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Continua il dibattito sulla zona franca, gli spiriti si raffreddano e il metodo si esplica , l'arrivo alla zona franca è dovuto alla Sardinya da cen t'anni... ora forse qualcosa si muove
Sa Defenza

Il Regolamento europeo sulle zone franche non è come quello di una bocciofila o di un condominio

MARIO CARBONI
Nella discussione a tratti convulsa sull'annosa "Questione zona franca", che caratterizza da sempre l'ancora irrisolta "Questione sarda", i diversi Opinion Leader si sfidano nel citare Trattati, Regolamenti, Leggi, Statuti, Diritti civili ed umani, articoli di legge, codicilli ed altri argomenti col risultato di confondere ancora di più i sardi che sulla zona franca rimangono molto confusi pur sentendo di pancia che è una cosa buona ed andrebbe realizzata.
Eppure una strada va seguita ed allora forse è  bene partire da lontano con l'intento di dare informazioni indispensabili.

Perché si parla tanto di Commissione Europea tanto che un suo Direttore generale della Fiscalità e Unione doganale, Heinz Zourek, sull'argomento ha recentemente risposto ad una lettera del Presidente Cappellacci? E non certo in maniera positiva anche se garbatamente ironica?

Tutto nasce dal Trattato di Roma del 25 marzo 1975 che istituì la C.E.E. , fondata su una Unione doganale comune con obiettivo la costituzione di un Mercato Comune con libera circolazione di persone e beni, con una comune politica commerciale, abolendo i dazi doganali fra gli Stati membri istituendo in cambio una tariffa doganale comune.

Per assolvere ai compiti e alle condizioni del Trattato di Roma si stabiliva che il Consiglio e la Commissione emanassero Regolamenti e Direttive, prendessero decisioni e formulassero pareri e raccomandazioni diretti agli Stati membri.
Ora il Regolamento comunitario, per uno strano gioco linguistico tutto italiano, non è come un regolamento del condominio o della bocciofila, come alcuni che dibattono sulla Zona franca sembra credano, ma è una Legge europea di grande forza ed efficacia.

Non solo. In quanto per essere emanata deve essere sottoscritta da tutti gli Stati interessati è anche una specie di Trattato o accordo diplomatico per concludere il quale occorrono tempo e lunghe concertazioni e non è modificabile tanto facilmente, neppure su richiesta di un Presidente di Regione.
Il Regolamento ha portata generale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ogni Stato membro.

Con uno dei primi regolamenti, il n. 1496 C.E.E., relativo alla determinazione del territorio doganale comunitario si prefigurava una armonizzazione delle norme sulle Zone franche vigenti in ogni Stato, che fu attuata con la Direttiva 69/75.

Questa direttiva è stata aggiornata negli anni ed attualmente è in vigore il Regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario.

Parallelamente un altro Regolamento CEE il n.2454/93, questa volta della Commissione, fissa talune disposizioni d'applicazione del Codice doganale comunitario.

Tornando alla questione di chi possa e per noi sardi debba istituire la Zona franca sarda è indubbio che sia lo Stato italiano a poterlo fare , sia perché nell'Art.12 del nostro Statuto è scritto che “ Il regime doganale e competenza esclusiva dello Stato. Saranno istituiti nella Regione punti franchi.” sia perché l'articolo 167 del Codice doganale europeo con i suoi quattro commi già originariamente era chiarissimo:
  1. Gli stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale della Comunità a Zona franca o autorizzare depositi franchi.
  2. Gli Stati membri stabiliscono il limite geografico di ciascuna zona. I locali destinati a costituire un deposito franco devono essere approvati dagli Stati membri.
  3. Le Zone franche sono ben delimitate. Gli Stati membri stabiliscono punti di entrata e di uscita di ciascuna Zona franca o deposito franco.
    4. La costruzione, in una Zona franca, di qualsiasi immobile è subordinata a una autorizzazione preventiva dell'Autorità doganale.

Il Codice doganale europeo è stato aggiornato con successivi emendamenti nel '97, '99, 2000, 2005, 2006, e con l'ultimo emendamento nel 2008 è stato denominato Codice doganale comunitario aggiornato.

Questo codice che doveva entrare in vigore il 24 giugno 2013 ( mentre resta ancora in vigore la versione n. 2913/92 e successive modifiche ) in tutti gli Stati dell'Unione, come ha preannunciato il Direttore Heinz Zourek nella lettera al Presidente Cappellacci, vedrà la sua entrata in vigore posticipata rispetto a questa data.

Ciò è dovuto al fatto che gli anni dal 2008 al2013 non solo hanno visto dei cambiamenti nelle politiche doganali comunitarie rispetto alla globalizzazione ma i progressi dell'informatica hanno preteso delle modifiche indispensabili nel sistema di controllo delle frontiere e degli scambi doganali di merci e servizi.
Per questo la Commissione ha adottato una proposta di "rifusione" del regolamento 450/2008 che è pubblicata interamente all'Url indicato nella lettera del Direttore Zourek.

Comunque in tutte le modifiche l'articolo che indica le sovranità esclusive in capo agli Stati nel destinare parti del loro territorio a Zone franche rimane immutato tranne alcuni particolari quali si notano nell'articolo 3 ove le Zone franche passano dall' “ essere ben delimitate” a “ le zone franche sono intercluse” ed altre piccole modifiche che non ne cambiano la sostanza, così come sono le modifiche succedutesi anche nelle parallele disposizioni d'applicazione di carattere generale, nelle quali, ad esempio, nell'ultima versione 1427/97 all'articolo 801 ove si precisa che la creazione di una zona franca o di un deposito franco può essere richiesta da qualunque persona viene soppresso il comma che recitava “ le zone franche esistenti nella Comunità e funzionanti sono indicate nell'allegato 108.”

L'elenco delle zone franche europee si trova ora all'indirizzo Url indicato dal Direttore Zourek nella lettera al Presidente Cappellacci,
Leggere questo elenco è interessante per vedere quante , e sono veramente tante, zone franche sono operative in tutta l'Unione Europea e anche per registrare che per l'Italia sono presenti per l'Unione europea le zone franche di Trieste, di Venezia e sorprendentemente anche quella di Gioia Tauro, mentre sono assenti del tutto le Zone franche sarde istituite con il decreto 75/98.

Questo può essere avvenuto perché le Zone franche sarde non sono operative e non hanno completato il loro percorso istitutivo, ma rimane il forte dubbio che il Governo non le abbia neppure comunicate alla Commissione europea e questo fatto se accertato costituirebbe veramente una beffa ed un insulto per la Sardegna e disonore per i responsabili politici che non l'avrebbero verificato.








Lidia Fancello Una domanda: a chi spetta l'onere della della perimetrazione? È importante questo per capire da quale parte sia stata la negligenza e se la Regione (attuale) agisce per malafaede o ignoranza. 

Mario Carboni @Lidia Fancello. Basta leggere le norme di riferimento. La responsabilità che tu chiedi di individuare è chiarissima. 
Basta leggere il comma 2 del decreto 75/98 istitutivo delle zone franche. 

È' la Regione, cioè di tutti gli esecutivi (le Giunte regionali) che si sono succeduti dal 1998 senza nulla fare. 

Per estensione le responsabilità andrebbe estesa all'intero mondo politico, amministrativo, sindacale, imprenditoriale che come le tre scimmiette non vedeva, non parlava e non sentiva i pochi, sopratutto di area sardista, che sulla zona franca non hanno mai smesso di sollecitare gli atti dovuti. 

Pubblico per l'ennesima volta la normativa di riferimento perché REPETITA IUVANT. 

 Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (in Gazz. Uff., 9 marzo, n. 58). - Statuto speciale per la Sardegna Articolo 12 Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato. Saranno istituiti nella Regione punti franchi. 

 Decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75 (in Gazz. Uff., 7 aprile, n. 81). 

- Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche. 

Preambolo (Omissis). Articolo 1 

1. In attuazione dell'articolo 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono istituite nella regione zone franche, secondo le disposizioni di cui ai regolamenti CEE n. 2913/1992 (Consiglio) e n. 2454/1993 (Commissione), nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili. 

2. La delimitazione territoriale delle zone franche e la determinazione di ogni altra disposizione necessaria per la loro operatività viene effettuata, su proposta della regione, con separati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

3. In sede di prima applicazione la delimitazione territoriale del porto di Cagliari è quella di cui all'allegato dell'atto aggiuntivo in data 13 febbraio 1997, dell'accordo di programma dell'8 agosto 1995 sottoscritto con il Ministero dei trasporti e della navigazione 

 Giuseppe Baffigo Meglio farlo ora no ??

 Mario Carboni @ Giuseppe bisognerebbe farlo subito sopratutto perché in sede di comitato paritetico Stato-Regione per le norme di attuazione dello Statuto, si dovrebbero indicare nel decreto che darebbe il via alle 5 zone franche ed eventualmente altre norme aggiuntive per la Cagliari Free zone , non solo le perimetrazioni e le disposizioni necessarie per la loro operatività, ma anche le defiscalizzazioni necessarie oltre a quelle doganali. 

Tutto questo però non si può fare alla traballerò o a spanne, ma è necessario un piano d'impresa o business plan, cosa che manca per tutte le zone franche previste.
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